
Da oggi, 10 Marzo 2020, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DPCM ribattezzato dallo stesso Premier come il provvedimento de l’”Io resto a casa”, anche al resto d’Italia vengono applicate le restrizioni fino a ieri valide solo per le cosiddette zone arancioni e, anzi, ne vengono aggiunte altre.
In estrema sintesi: gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (anche per fare la spesa, lo ha dichiarato espressamente Conte) da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria efebbre (maggiore di 37,5° C) si raccomanda fortemente di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché glieventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattereculturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, per esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche.
Sono chiusi i musei. Sospesi i concorsi, ad eccezione di quelli dedicati al personale sanitario.
Sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.
Sospese tutte le attività sportive, anche a porte chiuse ad eccezione delle attività a carattere internazionale come per esempio le partite di Champions League, che si potranno svolgere a porte chiuse.
Sono vietati gli assembramenti, sia che avvengano in luoghi pubblici o privati.
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre lecondizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, i gestori dei devono comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Giovanni Pirrotta









