
Catanzaro – Il Governatore della Calabria, Jole Santelli, ha preso ulteriori provvedimenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 emanando una nuova Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. In particolare, si tratta di disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti nella frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina (RC), dato atto che in data 29 agosto 2020, successivamente alla trasmissione dei dati per il bollettino giornaliero regionale, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato che, nel Comune di Oppido Mamertina ed in particolare nella frazione di Messignadi, nel corso dell’attività di contact tracing sono stati già individuati 13 soggetti positivi a SARS-CoV2/COVID-19tutti ivi residenti, alcuni dei quali già sintomatici e che il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus, “atteso che i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno registrare una incidenza superiore a 10 casi confermati per mille abitanti e una percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati tra i contatti, prossima al 30%”. La situazione epidemiologica, legata al cosiddetto focolaio – si legge ancora nell’Ordinanza – può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili.
Pertanto, nel territorio della frazione di Messignadi, del Comune di Oppido Mamertina (RC) con decorrenza dalle ore 00,01 del 30 agosto 2020, sono adottate le seguenti misure: 1. E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento. 2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività. 3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione. 4. Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown. 5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione. 6. E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni. 7. E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 8. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti del contact tracing, le misure indicate potranno essere rimodulate. 9. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante. 10. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 11. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 12. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
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