
Catanzaro – Emanata l’Ordinanza n. 75 del 15 ottobre 2020 della Regione Calabria con disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte.
Vi si legge:
“DATO ATTO che
-dal monitoraggio epidemiologico regionale è emerso che, nel Comune di Sant’Eufemia
d’Aspromonte (RC), si è registrato un rapido aumento del numero dei casi confermati;
-il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha confermato
che il contagio ha interessato 20 soggetti residenti nel Comune di cui trattasi;
CONSIDERATO che:
-la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri
focolai, non diversamente contenibili;
-l’incidenza dei casi confermati si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente nel
Comune è di poco inferiore a 3900 abitanti;
–l’area comunale si estende su una superficie limitata ed è in prossimità di altra area già individuata
come “zona rossa”…
Pertanto, “nel territorio del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), con decorrenza dalle ore 17,00 del 16 ottobre 2020, sono adottate le seguenti misure: 1. È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti , riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento. 2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività. 3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione. 4. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown. 5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 6. È disposto che il Dipartimento di Prevenzione prosegua l’attività di screening ai contatti stretti e provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro. 7. È ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Ecco il testo integrale:









