Bagnara Calabra – Un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con decorrenza dal giorno 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, emanata oggi dal primo cittadino Gregorio Frosina, facendo riferimento alla normativa nazionale in materia di emergenza contagio Covid-19, proroga e revoca diverse misure adottate per contenere la diffusione della terribile malattia che flagella l’Italia e il mondo intero da mesi. E’ possibile leggere nel dettaglio tutto ciò che la nuova ordinanza prevede, in sostanza ciò che è consentito con l’allentamento di determinate misure fino a ieri in vigore e ciò che continua ad essere vietato anche in questa fase.
Fino al 17 Maggio vi è la proroga di molte misure restrittive:
chiusura degli uffici comunali al pubblico;
chiusura della Villa Comunale;
chiusura al pubblico delle fontanine pubbliche lasciando aperte solo del due fontane site una in Via Nazionale ss. 112 Pellegrina ed l’altra in Via Nazionale ss. 18 Località Fiume;
orario di apertura dalle ore 7,00 del chiosco di vendita con distributori automatici di giornali, dolciumi, bibite ed articoli vari e di chiusura alle ore 19,00 con presidio del titolare e di un proprio dipendente nelle ore di apertura autorizzate;
bisogna evitare ogni forma di assembramento di persone in ogni luogo pubblico e aperto al pubblico e va fatta rispettare la distanza di un metro tra le persone, anche negli esercizi commerciali e negli uffici postali e bancari.
Sono state revocate altre misure ma questo non vuol dire che tutto è tornato come prima della pandemia che, lo ricordiamo, è ancora in atto:
viene disposta la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Bagnara Centro e di Solano Inferiore, con l’osservanza dell’orario di visita ai defunti, lunedi mercoledi – venerdi – sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle ore 7:00 alle ore 16,30 continuative. A tal riguardo è limitato l’accesso a un solo componente per nucleo familiare tranne in quei casi, già disciplinati dalla legge, in cui sia necessario accompagnare persone anziane o disabili. E’ altresì inibita la vendita di fiori e di qualunque altra categoria merceologica all’interno dei cimiteri.
Nell’ordinanza si legge anche che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, conformemente a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, e’ fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Viene disposta l’attività del mercato settimanale del martedì all’aperto. A tal riguardo, al fine di prevenire ogni forma di assembramento delle persone, i posteggi degli operatori commerciali autorizzati saranno dislocati nel seguenti siti: – Tratto del Corso Vittorio Emanuele II° – delimitato dalla Via Genova alla Via Canalello Valletta; – Via SS. Pietro e Paolo; – Via Medina (parte Sud).
Al riguardo le attività di vendita consentite sono limitate esclusivamente al settore merceologico dei prodotti alimentari e ortofrutticoli. Gli Stands di vendita devono essere posizionati tra loro osservando una distanza minima pari a 3 mt. Agli operatori commerciali, debitamente autorizzati alla vendita, è prescritto l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine, di disporre di guanti monouso da distribuire all’utenza prima di maneggiare prodotti ortofrutticoli, e di adottare nel maneggio di beni alimentari ogni scrupolosa e utile misura anti-contagio, avendo cura di evitare contatti diretti con i clienti e di vigilare sul rispetto delle successive norme da parte della clientela. L’accesso agli stands di vendita da parte dell’utenza, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, dovrà avvenire munito di mascherine e guanti in lattice, andrà effettuato disponendosi in file ordinate con distanziamento interpersonale di almeno un metro e avendo cura di velocizzare le attività di acquisto, al fine di consentire l’ordinato accesso al maggior numero di utenti.
E PASSIAMO ALLE USCITE DAL DOMICILIO:
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, tabacchi, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge. ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita in qualunque zona del territorio compreso l’arenile, solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. L’attività di pesca sportiva, è autorizzata sia se svolta sull’arenile nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno 2 metri e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione e avendo cura di evitare assembramenti, sia con l’utilizzo di imbarcazioni di piccola dimensione con la presenza di massimo due persone . La permanenza sulla spiaggia è consentita limitatamente e per il tempo strettamente necessario per la balneazione . E’ vietata ogni altra forma di sosta sulla spiaggia ( posa ombrelloni, sdraie e teli per prendere il sole).
Porto: E’ vietato qualsiasi ingresso nell’area portuale alle persone non autorizzate, per fare passeggiate, attività sportiva e motoria. Bar, Pasticcerie, Ristoranti e Pub. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto (take away), fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il
divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Relativamente a quanto al riguardo previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile u.s., a cui si fa espresso rinvio non si autorizza la somministrazione all’aperto con banchi e tavolini e per l’effetto l’ordinanza n.115 del 30.04.2020 viene prorogata al 17.05.2020.
ATTENZIONE, si legge anche che:
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure disposte con la presente ordinanza da parte dei suoi destinatari è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.
L’EMERGENZA NON E’ FINITA! NON FATE STUPIDAGGINI, PER LA VOSTRA E L’ALTRUI INCOLUMITA’!
Redazione