Nella giornata di oggi il Presidente della Regione Calabria ha firmato tre importanti ordinanze, nell’ambito di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID 19.
La n. 35 riguarda disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale – oltre a quelle in urgenza, mai sospese – sono consentite a far data dal 27 aprile 2020:
1. le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili;
2. rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile; 3. le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni; Le Autorità Competenti e gli Organi di controllo verificano il rispetto delle misure fissate nel presente provvedimento; Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00.01 del 27 aprile 2020 e cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi, ministeriali o regionale che dispongano diversamente.
L’Ordinanza n. 36 è relativa invece alle disposizioni delle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche.
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, dal 24 aprile 2020, nel territorio regionale:
1. é revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti;
2. gli esercenti le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi – devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore; gli esercizi devono adottare le misure previste nell’allegato 1 alla presente ordinanza, che ne è parte integrante, estratto delle Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARSCoV-2 dell’Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020;
3. è consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione – anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione; è consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti;
4. gli spostamenti previsti al punto 1 dell’Ordinanza n. 32/2020 giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.
Per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e
regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti:
- nei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le
misure già fissate nelle Ordinanze n. 21/2020 e n. 24/2020 come integrate da quanto previsto
nell’Ordinanza n. 29/2020.
5 - nei Comuni di Montebello Jonico (RC), Cutro (KR),Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV),
Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale (CZ), Fabrizia (VV), cessano di avere efficacia, a far data
dal 27 aprile 2020, le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22/2020, per come
integrate e prorogate dall’Ordinanza n. 29/2020 allegato 2.
3.nei Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) restano efficaci le disposizioni di cui alle
Ordinanze n. 30/2020 e 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020. - restano applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il
contenimento dell’epidemia, anche nei Comuni di cui al punto 2, in cui le specifiche restrizioni per
quei territori vengano a cessare.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di
quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;
La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione
circa la situazione epidemiologica locale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province regionali, alle Aziende Sanitarie
Provinciali, ai Sindacidei Comuni interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.